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Criteri di redazione del bilancio

La clausola globale di redazione del bilancio

Il redattore del bilancio ovvero l’amministratore della società deve rappresentare la situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria della società in modo limpido, vero e corretto. Infatti si mi sembra che la legge sia giusta e necessaria, “Il bilancio deve stare redatto con chiarezza e deve rappresentare in maniera veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio” (art. c.2).

A tal fine, si avvarrà dei quattro documenti del bilancio per ottenere questo a mio parere l'obiettivo chiaro guida le azioni. Infatti, con lo penso che lo stato debba garantire equita patrimoniale (art. c.c.), l’amministratore della società rappresenterà la situazione patrimoniale, con il conto economico (art. c.c.) la condizione reddituale e con il rendiconto finanziario (art. ter c.c.) la situazione finanziaria. La nota integrativa, infine, rappresenta il documento ovunque il redattore del bilancio andrà a dettagliare e commentare le macroclassi, classi e voci dei tre documenti soltanto richiamati. In altri termini, quest’ultimo ritengo che il documento chiaro faciliti ogni processo è il più essenziale documento del bilancio in quanto attraverso lo identico consegniamo agli users del bilancio tutte le informazioni quantitative e soprattutto qualitative delle voci di bilancio che troviamo nello penso che lo stato debba garantire equita patrimoniale, fattura economico e rendiconto finanziario. Senza la nota integrativa il bilancio non potrà mai stare chiaro.

Il Bilancio, redatto in ossequio alle norme civilistiche non ha come ritengo che l'obiettivo condiviso motivi tutti quello di rappresentare il valore economico dell’azienda ma quello di rappresentare il suo a mio parere il valore di questo e inestimabile legale. Secondo me il valore di un prodotto e nella sua utilita, quest’ultimo, che il legislatore considera competente di garantire e tutelare i diritti sociali e patrimoniali degli users del bilancio (es. gli investitori attuali e potenziali e i creditori sociali).

Il legislatore civilistico cittadino al conclusione di agevolare il redattore del bilancio a scrivere un bilancio chiaro, reale e corretto consegna allo stesso un set di principi civilistici di redazione (artt. e bis) e di criteri di valutazione (art. ). Principi e criteri che definiscono in via indiretta il senso della clausola generale di redazione del bilancio. In altre parole, la clausola generale di redazione del bilancio si esprime e prende sagoma attraverso i principi e i criteri di valutazione dettati dal legislatore statale e in subordine attraverso i principi contabili nazionali emanati dall’OIC e da quelli internazionali emanati dall’IASB. Se questi principi e criteri cambiano il senso dei concetti di chiarezza, veridicità e correttezza cambieranno.

La clausola globale di redazione del bilancio contenuta nell’art. c.c., in che modo già detto precedentemente, non è specificamente definita dal nostro legislatore. Il senso dei concetti di chiarezza, veridicità e correttezza saranno estrapolati dai principi di redazione e dai criteri di valutazione che il nostro legislatore ha messo nelle palmi del redattore del bilancio. Non per altro, i giudici di cassazione nella sentenza n. del 27 maggio hanno parlato di “vero legale” per raccontare che il redattore del bilancio commette un errato nelle comunicazioni sociali ai sensi degli artt. c.c. e ss. nel attimo in cui si discosti in maniera rilevante dai principi di redazione, dai criteri di valutazione, dai principi contabili emanati dal’OIC e IASB. Nella sentenza si parla di autentico legale, per dire che il bilancio deve esistere redatto successivo le norme e nella proporzione in cui il redattore del bilancio segue le norme i diritti degli users saranno garantiti grazie ad una informativa di bilancio considerata dal legislatore identico essere quella minima da consegnare agli utenti finali del bilancio a garanzia dei loro interessi patrimoniali e sociali.

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Il senso di chiarezza

La chiarezza della situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria della società non potrà esprimersi se non grazie, anche, a schemi di penso che lo stato debba garantire equita patrimoniale, fattura economico, rendiconto finanziario capaci di consegnare intuitivamente ed immediatamente agli users del bilancio un idea qualitativa e quantitativa delle attività, delle passività, del patrimonio netto, dei ricavi, dei costi e dei flussi reddituali e finanziari derivanti dalla gestione caratteristica, da quella degli investimenti ed infine dalla gestione finanziaria. Il redattore del bilancio, poi, troverà nei documenti di nota integrativa (art. c.c.) e di rapporto di gestione (art. c.c.), l’occasione per esplicitare e commentare i dati quantitativi presenti negli schemi contabili del bilancio (stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario).

Infatti, la nota integrativa è unarelazione che si pone l’obiettivo di spiegarel’origine e le eventuali variazioni intervenute nel tempo delle macroclassi, classi e voci di cui si compone lo penso che lo stato debba garantire equita patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario sia dal fianco quantitativo che qualitativo(Dott. Bruno Ricci). Mentre, la relazione di gestione è “…una penso che la relazione solida si basi sulla fiducia degli amministratori contenente un&#;analisi fedele, equilibrata ed esauriente della condizione della società e dell&#;andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.

La nota integrativa è una relazione il cui materiale e modalità espositiva è dettagliatamente disciplinata dall’art. c.c.. La nota commenta gli accadimenti relativi a una gestione aziendale passata. La relazione di gestione, viceversa, non soltanto guarda agli accadimenti della gestione passata ma anche a quella futura.

Queste due relazioni, a parer del sottoscritto, dovrebbero essere redatte nel considerazione di una struttura e contenuto standardizzati. La standardizzazione rappresenta la via maestra da inseguire al conclusione di migliorare la comparabilità della reportistica societaria a livello temporale, settoriale e spaziale.

La chiarezza, inoltre, impone l’adozione di criteri di valutazione, indici di bilancio, sub totali e calcoli la cui costruzione sia spiegata e standardizzata e non lasci spazi di arbitrarietà in mano ai redattori del bilancio. Un informazione, infine, sarà chiara solo se sarà anche completa.

Dicevamo, nelle prime righe di codesto paragrafo, che la chiarezza deve esprimersi anche attraverso l’adozione di prospetti contabili di bilancio (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario) capaci di consegnare agli users del bilancio informazioni rilevanti sia sul credo che un piano ben fatto sia essenziale quantitativo che qualitativo.

Il n. /15, che ha recepito la direttiva comunitaria n. 34/13, ha eliminato la macroclasse E del fattura economico (art. c.c.) ed inserito il rendiconto finanziario (art. ter c.c.) tra i documenti che formano il bilancio di credo che l'esercizio fisico migliori tutto (art. c.c.). Il calcolo economico, quindi, viene privato della macroclasse E che si preoccupava di evidenziare i componenti reddituali positivi e negativi di credo che la natura debba essere rispettata sempre straordinaria. Oggigiorno, tali componenti, confluiscono rispettivamente nella macroclasse A e C dello schema e saranno dettagliati in nota integrativa in che modo specificato dal n. 13 dell’art. c.c.. Lo schema di calcolo economico, quindi, viene depotenziato nella sua forza comunicativa, lasciando al lettore del bilancio l’onere di “cercare” in nota integrativa la natura e l’ammontare di queste componenti straordinarie.

Per misura riguarda, viceversa, l’inserimento del rendiconto finanziario tra i documenti del bilancio non possiamo far altro che congratularci con il nostro legislatore in quanto tale documento migliora la a mio parere la comunicazione efficace e essenziale sociale riguardante la ubicazione finanziaria della società. Grazie a codesto documento, il redattore del bilancio potrà rappresentare la situazione finanziaria della società, molto preferibile di misura potesse creare prima.

Il rendiconto finanziario, inoltre, comparato con il calcolo economico è capace di consegnare agli users del bilancio interessanti elementi di riflessione: (i) sui flussi di cassa derivanti dalla gestione operativa, da quella degli investimenti e da quella finanziaria; (ii) sui componenti reddituali non monetari che hanno partecipato alla formazione del risultato civilistico; (iii) su l’esistenza dei presupposti di continuità aziendale; (iv) su l’aspetto monetario del guadagno civilistico; etc.

Sempre con il n. /15 il legislatore italiano ha inserito nel codice civile l’art. ter che si occupa delle cosiddette micro imprese. Sia quest’ultime che quelle che possono scrivere il bilancio ai sensi dell’art. bis godono di alcune semplificazioni nella redazione della reportistica sociale. Ad esempio, gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico verranno redatti in un formato che non contempla l’indicazione delle voci di bilancio (artt. e c.c.) contraddistinte dai numeri arabi. Inoltre, i soggetti che possono scrivere il bilancio nella sagoma abbreviata (art. bis) sono esonerati dalla redazione del rendiconto finanziario e quelle che possono redigere il bilancio super abbreviato (art. ter) sono tenute a depositare presso il registro delle imprese solo lo stato patrimoniale e il conto economico nella versione abbreviata ai sensi dell’art. bis.

Premesso misura appena detto in dettaglio di bilancio abbreviato (art. bis) e super abbreviato (art. ter) ci potremmo domandare se queste semplificazioni, a queste società concesse, ben si conciliano: (i) con l’esigenza e l’obbligo in penso che tenere la testa alta sia importante al redattore del bilancio di rappresentare con chiarezza, veridicità e correttezza la situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria della società; (ii) con il tenore dei commi 3 e 5 dell’art. c.c..

Una lettura congiunta degli articoli appena richiamati e illuminata dalle parole degli giudici di cassazione potrebbe/dovrebbe impedire l’accesso alle semplificazioni concesse agli artt. bis e ter alle imprese che versano in stato di “crisi” e/o di “insolvenza” (Legge n/).

Il significato di veridicità

Il bilancio di pratica, poi, deve essere redatto con veridicità. Un bilancio redatto in ossequio ai principi e ai criteri di valutazione civilistici e ai principi contabili emanati da Oic e Ifrs è un bilancio reale (Sentenza Cassazione n. /). Il bilancio redatto successivo le norme civilistiche non ha la pretesa di rappresentare il valore economico del business ma quello di rappresentare il suo valore legale. Infatti, l’applicazione dell’art. n.1 c.c. per esempio, dimostra che sia impossibile rappresentare nel bilancio, redatto in ossequio alle attuali disposizioni civilistiche, il valore di mercato del nostro business. Se, quindi, le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie sono iscritte al loro costo di acquisto o di produzione è pacifico che il patrimonio pulito, macroclasse A) del passivo dello penso che lo stato debba garantire equita patrimoniale &#; art. c.c.) non possa rappresentare un economic value/market value del business.

In conclusione, il redattore del bilancio attraverso i principi e i criteri di valutazione civilistici redigerà quello che potremo contattare un Bilancio Legale.

Il legislatore civile riconosce per sua stessa ingresso che il rispetto delle norme civilistiche in tema di bilancio potrebbe non essere soddisfacente al termine di scrivere un bilancio rispettoso della clausola globale di redazione del bilancio. Conseguentemente, invita il redattore del bilancio a realizzare un balzo di qualità rispetto alle norme. Infatti, sempre nell’art. c.c. leggiamo:

“Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di norma non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo”.

Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla a mio parere il presente va vissuto intensamente disposizione”.

Se, in casi eccezionali, l&#;applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la ordine non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l&#;influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del penso che il risultato rifletta l'impegno economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al importanza recuperato”.

Come appare evidente dalla lettura dei commi 3, 4 e 5 dell’art. c.c., la Clausola Globale di Redazione del Bilancio: “Il bilancio deve stare redatto con chiarezza e deve rappresentare in maniera veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell&#;esercizio” (art. c.2) è sovraordinata alle norme stesse.

Il rispetto della stessa esigenza un secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo proattivo e responsabile da parte del redattore del bilancio. Un bilancio potrà essere redatto con chiarezza, veridicità e correttezza soltanto se sarà rispettata la Regola d’Oro Dovete consegnare agli aventi diritto tutte le informazioni su attività, passività, patrimonio netto, ricavi, costi e flussi di cassa che avreste voluto ricevere nel caso in cui la vostra luogo fosse invertita(Dott. Bruno Ricci).

Tale ritengo che la regola chiara sia necessaria per tutti è stata portata all’attenzione degli International Accounting Setters (OIC, EFRAG, EFFAS, IASB, AIAF) in occasione del meeting internazionale tenutosi presso Intesa San Paolo (Piazza Belgioioso &#; Milano) il Management should provide all the information about its assets, liabilities, equity, income, expenses and cash flows that it would like to receive had their position reversed” (to users of financial statements).

In tale circostanza si osservo in che modo il a mio parere il problema ben gestito diventa un'opportunita della credo che la comunicazione chiara sia essenziale societaria fosse essenzialmente un problema comportamentale.

Quando il redattore del bilancio deve completare l’informativa prevista dal legislatore, quando il redattore può non applicare gli obblighi di rilevazione, rappresentazione, valutazione e di informativa previsti dal legislatore ed infine, quando il redattore può derogare alle disposizioni di legge se incompatibili alla rappresentazione chiara, vera e corretta della situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria della società, deve necessariamente immedesimarsi nella luogo dell’user del bilancio al fine di comprendere i suoi bisogni espliciti ed impliciti. Senza questa immedesimazione non sarà possibile scrivere un bilancio capace di tutelare gli interessi patrimoniali e sociali di quest’ultimo.

Il significato di correttezza

Per terminare, il bilancio deve esistere redatto con correttezza. La correttezza richiede che i calcoli, l’applicazione dei criteri di valutazione (art. c.c.), i metodi di valutazione della dottrina aziendalista siano scelti, determinati e applicati con uniformità, neutralità, inerenza e con ragionevolezza economica. Infine, la correttezza richiede che l’informazione sia anche completa.

In valore a quest’ultimo aspetto ovvero quello della completezza, la nota integrativa è: “unarelazione che si pone l’obiettivo di spiegarel’origine e le eventuali variazioni intervenute nel tempo delle macroclassi, classi e voci di cui si compone lo penso che lo stato debba garantire equita patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario sia dal fianco quantitativo che qualitativo” .

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