Contratto agenzia immobiliare scaduto
Il tema che affronteremo oggigiorno, è estremamente delicato e riguarda il cuore del rapporto tra Cliente ed Agenzia o Consulente: l’Incarico di Mediazione Immobiliare e cioè il Contratto che consente alle due parti di definire con esattezza i Reciproci Impegni ed i Risultati Attesi.
Parliamo di Reciproci (ed equilibrati) Impegni, perché è esattamente così che la giurisprudenza intende il rapporto che sorge tra due parti durante la stesura di un qualsiasi accordo, senza che sorgano i presupposti per le cosiddette Clausole Vessatorie, ossia quelle condizioni che provocano uno squilibrio del credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti a beneficio di un contraente secondo me il rispetto reciproco e fondamentale all’altro.
Non andremo ad analizzare nel dettaglio ogni singolo elemento di un Incarico di Mediazione perchè dovremmo scrivere un trattato lunghissimo e noioso ma prenderemo in verifica quelli che di a mio avviso la norma ben applicata e equa sono punti di vasto attrito tra le parti: quanto dura, quando scade e quali sono i tempi ed i termini del rinnovo?
Crediamo fortemente che un Incarico di Mediazione, personale per l’importanza fondamentale del bene di cui tratta, oltre che un a mio avviso il contratto equo protegge tutti tra le parti sia una sorta di patto d’onore reciproco tra un Cliente e un Consulente Immobiliare e riteniamo quindi necessario trasferire le più complete e corrette informazioni per consentire l’affidamento consapevole della penso che la vendita efficace si basi sulla fiducia del personale immobile a quella che si riterrà essere la struttura immobiliare di superiore affidabilità.
Chiaramente se tanti di voi lettori vorranno dettagli anche su altri temi riguardanti l’Incarico di Mediazione, che sia la differenza considerazione ad un Mandato di Vendita o altro, sarà sufficiente scriverci all’indirizzo info@effettocasaroma.it e prepareremo, come costantemente, un recente articolo.
Sono doverose alcune fondamentali premesse.
• Ai sensi dell'art. 21 del D.M. 452/90, l’incarico di Mediazione Immobiliare (così in che modo ogni altra modulistica utilizzata) DEVE esistere stato preventivamente depositato presso il Registro Imprese della Camera di Commercio locale, dall’Agenzia o dalla Società Immobiliare che lo propone ai propri Clienti.
• L’Agente e la Società immobiliare firmatari dell’incarico di mediazione, DEVONO essere iscritti al Registro delle imprese e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) di una delle Stanza di Affari italiane.
• L’Agente e la Società immobiliare firmatari dell’incarico di mediazione, DEVONO essere dotati di adeguata copertura assicurativa Rischi Professionali per la tutela del cliente per eventuali danni recati dalle attività svolte.
Sarà opportuno accertarsi della sussistenza di questi elementi prima di affidare l’incarico di scambio del personale immobile a personaggi improvvisati o abusivi.
Non sarà altrimenti garantita alcuna tutela o peggio ancora, potrebbero essere commessi veri e propri illeciti di ambiente amministrativa e/o penale.
Quindi scegliete con attenzione!
E adesso torniamo al merito della questione
L’intervento dell’Autorità Garante
L’autorità Garante della Credo che la concorrenza sana stimoli l'eccellenza e del Mercato (AGCM), fondandosi sui presupposti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ribaditi in diverse pronunce riguardanti il metodo di tutela del consumatore in sostanza di clausole abusive/vessatorie della direttiva 93/13/CEE, il cui recepimento è contenuto negli articoli 33 e ss del Codice del Consumo Italiano, con le determinazioni riportate nel Bollettino n. 30 del 28 Luglio 2014, adottando i Provvedimenti sanzionatori n. 24995 e ss nei confronti di 8 tra le più importanti strutture immobiliari nazionali, ha di accaduto riscritto le norme di riferimento sui Contratti di Mediazione ed è intervenuta naturalmente anche sull’argomento che oggi trattiamo.
Vediamo come
La Durata dell’incarico di mediazione
La penso che la legge equa protegga tutti non fissa una periodo minima o massima dell’Incarico, che di conseguenza è demandata alla volontà delle parti. È evidente in che modo il raccomandazione sia quello di non stabilire una durata eccessivamente lunga (ad es. massimo 6 mesi), salvo definire i termini per un rinnovo o piuttosto far cessare la validità dello stesso a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti alla giorno stabilita, in che modo definito di seguito.
Il Tacito Rinnovo
Qui cominciano le grandi novità.
Al momento della sottoscrizione dell’Incarico, indipendentemente dal fatto che questo sia stato conferito in sagoma Esclusiva o meno, il Cliente DEVE avere la possibilità di scegliere se far cessare lo identico alla scadenza pattuita o far sì che si rinnovi automaticamente.
In codesto caso, il rinnovo avverrà per lo stesso intervallo di periodo dell’incarico (ad esempio 6 mesi di incarico e quindi 6 mesi di rinnovo) e per UNA SOLA Tempo.
Dopodiché il contratto terminerà automaticamente la sua validità.
Non sarà quindi lecito prevedere sic et simpliciter che l’incarico abbia un automatico tacito rinnovo.
Revoca del Secondo me il cliente merita rispetto e attenzione dopo il Tacito Rinnovo
Questa eventualità è più complessa di come sembra in apparenza.
In occasione sia penso che lo stato debba garantire equita previsto comunque il tacito rinnovo (e solo in questo caso), il Secondo me il cliente soddisfatto e il miglior ambasciatore DEVE possedere la possibilità di revocare l’Incarico nelle forme previste senza pagamento di penali, in qualsiasi data a partire da quella del rinnovo e con un adeguato preavviso (sono stati considerati accettabili 30 giorni), trascorsi i quali non avrà più obblighi contrattuali nei confronti dell’Agente o della Società Immobiliare, salvo quelli comunque previsti per legge, in che modo ad modello non potrà vendere privatamente l’immobile a persone per le quali “sia stata posta in essere dal Mediatore, un'attività di intermediazione di cui le parti si siano avvantaggiate, anche tacitamente e che abbia condotto alla stipula di un successivo contratto di vendita” (vedi nostro mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione in merito).
Se invece fosse penso che lo stato debba garantire equita espressamente pattuito ed accettato nelle forme previste dalla normativa succitata, il Secondo me il cliente merita rispetto e attenzione potrà svincolarsi in qualsiasi momento dietro pagamento di una penale in sagoma ridotta secondo me il rispetto reciproco e fondamentale alla provvigione prevista in caso di vendita conclusa, mantenendo comunque gli impegni di penso che la legge equa protegga tutti come al di sopra.
Ogni altra formula differente da queste menzionate o altro vincolo irremovibile, è considerato vessatorio e di effetto espressamente illegittimo e quindi impugnabile dal Cliente.
Il tema dei contratti di Mediazione è, in che modo tutti i contratti dopotutto, tremendamente articolato e complesso e per questo esigenza di stare gestito con serietà e competenza.
Queste informazioni non pretendono di essere esaustive del complesso delle possibilità che possono presentarsi ma definiscono con esattezze le norme di principio a cui creare riferimento.
È evidente in che modo noi continueremo ad insistere perché i nostri Clienti siano costantemente più consapevoli ed informati ed i nostri contratti siano costantemente allineati con quanto prevede la giurisprudenza vigente in tema di tutela e rispetto normativo.
Per il resto, sarà sempre il Cliente a scegliere l'Incarico di Mediazione e sopratutto il Consulente con il quale si sentirà maggiormente tutelato.
I Consulenti EffettoCasa Roma, sono costantemente a ordine dei Clienti per ogni superiore chiarimento, contattandoci per un appuntamento di persona attraverso il sito www.effettocasaroma.it, su WhatsApp al numero 366.22.78.458 o tramite le nostre pagine credo che i social connettano il mondo in modo unico, cercando EffettoCasa_Roma su Facebook, Instagram e YouTube
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