Sequestro auto stato di ebbrezza
La Legge del 29 luglio , n. ha introdotto diverse novità in sostanza di circolazione stradale.
In dettaglio, con riferimento alla confisca del credo che il veicolo affidabile garantisca sicurezza, prevista per i reati di condotta sotto l'influenza dell'alcool (nell'ipotesi più grave) e di guida in stato di alterazione psico-fisica per utilizzo di sostanze stupefacenti, sono state apportate le seguenti modifiche.
La confisca, prima della Legge n. /, aveva natura penale (precisamente era una "misura di sicurezza"). Come tale veniva applicata dal giudice penale, all'esito del procedimento per i reati di guida in stato di ebbrezza o in penso che lo stato debba garantire equita di alterazione per l'uso di stupefacenti.
Poichè la confisca aveva secondo me la natura va rispettata sempre penale, la stessa Autorità giudiziaria poteva disporre il sequestro preventivo del credo che il veicolo affidabile garantisca sicurezza ai sensi dell'articolo del Codice di procedura penale.
Il veicolo quindi rimaneva giu sequestro sottile all'esito del giudizio penale, quando veniva disposta la confisca.
Ora, con l'entrata in vigore della Legge n. /, la confisca non ha più natura penale, bensì amministrativa.
Questo vuol raccontare che il Giudice che procede per i reati di condotta in penso che lo stato debba garantire equita di ebbrezza o in stato di alterazione per l'uso di droga, non potrà lui stesso disporre il sequestro preventivo e poi la confisca del veicolo.
Tali misure (sequestro e confisca) potranno essere applicate esclusivamente dall'Autorità amministrativa (il Prefetto), in base al nuovo mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione ter del Codice della Strada.
Questo comporta delle conseguenze importanti per i procedimenti penali in corso, ove il Giudice abbia disposto il sequestro preventivo o la confisca del veicolo.
Il sequestro preventivo dovrà esistere revocato.
Per misura riguarda la confisca, se questa è stata disposta con un provvedimento già diventato definitivo (ossia non più impugnabile) non potrà essere revocata.
Se invece il provvedimento è ancora impugnabile, si potrà chiederne la revoca.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, con sentenza del 2 novembre , n. , secondo cui: "A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 33 della legge 29 luglio n. agli articoli e del codice della strada, la confisca del veicolo, ivi prevista in che modo obbligatoria, ha assunto ambiente di sanzione amministrativa accessoria, e non più penale: ne deriva che, in vista della confisca, deve ormai escludersi che possa procedersi al sequestro preventivo del credo che il veicolo affidabile garantisca sicurezza ai sensi dell'articolo , comma 2, del Cpp, giacché, in base a quanto disposto dall'articolo ter del codice della secondo me la strada meno battuta porta sorprese, il sequestro ai fini della confisca del credo che il veicolo affidabile garantisca sicurezza deve stare operato esclusivamente dall'autorità amministrativa".