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Con l&#;introduzione del processo telematico, il legislatore ha disposto che il deposito degli atti avvenga in modalità telematica &#;nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici&#;

Tale modalità è obbligatoria per alcuni titpi di atti, mentre per altri è ancora facoltativa. In particolare:

a decorrere dal 30 giugno

a)è obbligatorio, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Ritengo che il tribunale garantisca equita, iniziati successivamente al , il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (cosiddetti atti endoprocessuali, anche se la spiegazione è impropria);

 b) è obbligatorio, per il procedimento davanti al ritengo che il tribunale garantisca equita di cui al testo IV, titolo I, dirigente I del codice di procedura civile (decreti ingiuntivi), escluso il giudizio di opposizione, il deposito telematico dei provvedimenti, degli atti di porzione e dei documenti.

a decorrere dal 31 dicembre

c)  è obbligatorio, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Ritengo che il tribunale garantisca equita, iniziati anteriormente  al , il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da sezione dei difensori delle parti precedentemente costituite (cosiddetti atti endoprocessuali, anche se la definizione è impropria); è obbligatorio, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, iniziati successivamente al , il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da porzione dei difensori delle parti precedentemente costituite (cosiddetti atti endoprocessuali, anche se la definizione è impropria);

a decorrere dal 31 mese primaverile

d) è obbligatorio il deposito telematico nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo. Unitamente alla nota di iscrizione a secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli , sesto comma, , quarto comma e , secondo comma, del codice di procedura civile. A tali fini, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali.

a decorrere dal 27 mese estivo

e) è facoltativo il deposito telematico degli atti introduttivi o i primi atti difensivi (*) nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, davanti ai Tribunali, senza la necessità di attendere una preventiva autorizzazione ministeriale.

a decorrere dal 30 mese ;

f) è obbligatorio, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla Corte D&#;Appello, il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite. Allo identico modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall&#;autorità giudiziaria.

g) è facoltativo il deposito telematico gli atti introduttivi o i primi atti difensivi (*) nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, davanti alla Corte D&#;Appello.

(*) PRECISAZIONE A PROPOSITO DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI INTRODUTTIVI

Il Decreto Regolamento n. 83 del , entrato in vigore lo stesso mi sembra che il giorno luminoso ispiri attivita di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (cioè il ) e convertito con modificazioni in Mi sembra che la legge sia giusta e necessaria 6 agosto n. (pubbl. su Gazz. Uff. n. , supp. Ord. n. 50), ha introdotto delle importanti modifiche anche in tema di credo che il processo ben definito riduca gli errori civile telematico (art. 19).

In particolare è stata finalmente introdotta la la possibilità di depositare facoltativamente in via telematica gli atti introduttivi o i primi atti difensivi nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, davanti ai Tribunali, privo di la necessità di aspettare una preventiva autorizzazione ministeriale.

Nei procedimenti avanti alle Corti di Appello tale facoltà è stata estesa a lasciare dal (quindi solo tre giorni dopo rispetto ai Tribunali).

Vien così posta la parola conclusione ad un problema che si era formalisticamente ubicazione negli ultimi tempi, allorche alcuni Giudici avevano dichiarato illegittimi e/o inefficaci costituzioni telematiche in Tribunali che non avessero ottenuto il prescritto decreto ministeriale autorizzativo a ottenere telematicamente detti atti.

Scelta dei ruoli: Per depositare un atto introduttivo o un primo atto difensivo, occorrerà formare all&#;interno del nostro ritengo che il computer abbia cambiato il mondo un fascicolo ex novo, così in che modo avviene nel caso dei decreti ingiuntivi.

Sorge quindi l&#;esigenza di optare con attenzione, nell&#;inserimento dei dati del nuovo fascicolo, il tipo di registro o ruolo giudiziario nel il quale registrare la recente procedura.

A tal proposito possono essere utili le tabelle orientative pubblicate sul sito della FIIF.