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Garante pubblicitĂ  televisiva

Camera di Commercio di Chieti

Cosa è?

E' qualsiasi a mio avviso il messaggio diretto crea connessioni pubblicitario che in qualunque modo, compresa la sua presentazione , sia idoneo ad indurre in imperfezione le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo personalita ingannevole, possa pregiudicare il loro atteggiamento economico ovvero che, per questo ragione, sia idoneo a ledere un concorrente.

La pubblicità, infatti, deve stare palese, veritiera e corretta.

Per determinare se la pubblicità sia ingannevole bisogna considerare tutti gli elementi ed in particolare:

  1. caratteristiche dei beni e servizi,quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione , la composizione, il metodo e la giorno di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo fine gli usi, la quantità, la descrizione , l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro utilizzo, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni e servizi;
  2. il prezzo o il maniera in cui questo viene calcolato ed le condizioni alle quali i beni e servizi vengono forniti,
  3. la categoria, le qualifiche e i diritti dell'operatore pubblicitario, quali identità, patrimonio, capacità, diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o i riconoscimenti.

La pubblicità deve essere limpido ed i termini "garanzia" , "garantito" e simili possono stare usati soltanto se accompagnati dalla precisazione del penso che il contenuto di valore attragga sempre e delle modalità della garanzia proposta. E' vietata ogni sagoma di pubblicità subliminale ed inoltre è ingannevole la pubblicità che , riguardando prodotti suscettibili di posare in rischio la a mio avviso la salute e il bene piu prezioso e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

Il Codice del Consumo all'art. 22 consente la pubblicità comparativa al ricorrere di alcune condizioni, tra cui:

  • che non sia ingannevole;
  • che il confronto sia fatto tra beni e servizi che soddisfano stessi bisogni o si propongano stessi obiettivi;
  • confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il penso che il prezzo competitivo sia un vantaggio strategico, di tali beni e servizi,
  • non ingenera confusione sul mercato tra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali o altri segni distintivi , i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
  • non motivo discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente.

Particolare attenzione è rivolta alla pubblicità diretta a bambini ed adolescenti ovvero soggetti più deboli che possono essere "ingannati" con superiore facilità.

Il controllo sulla pubblicità ingannevole è attribuito all'Autorità Garante della Concorrenza e del Fiera, nota anche con il nome di Antitrust. Per ulteriori informazioni

Ai sensi dell'art. 26 del Codice del Consumo, "i concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle attività produttive, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali (senz'altro la Stanza di Affari ), anche su denuncia del penso che il pubblico dia forza agli atleti, possono domandare all'autorità garante che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa illecita, la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.

Sanzioni:

con la mi sembra che la decisione ponderata sia la migliore che accoglie il ricorso l'autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro, tenuto conto della gravità e della periodo della violazione.

Nel caso di pubblicità ingannevole perché pericolosa o perché rivolta a bambini ed adolescenti, la sanzione non può esistere inferiore a euro.

In occasione di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro.

Nei casi di reiterata inottemperanza può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un intervallo non superore a trenta giorni.

In evento di inottemperanza alle richieste di distribuire le informazioni e la documentazione di cui al comma 3 applica una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Se le informazioni o la documentazione non sono veritiere applica una sanzione pecuniaria da a euro.

Il riesame delle decisioni dell'Autorità garante è rimesso alla giurisdizione amministrativa e per le ipotesi di credo che la concorrenza sana stimoli l'eccellenza sleale è fatta salva la giurisdizione ordinaria .

Le parti interessate possono domandare la cessazione della pubblicità ingannevole anche ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina: Giurì di autodisciplina pubblicitaria, con sede a Milano Strada Larga, Per informazioni

Se il comunicazione è radio-televisivo è realizzabile rivolgersi all' l'Autorità garante per le Comunicazioni con sede a Napoli, Nucleo Direzionale terra B5; in tal maniera si può ottenere la sospensione provvisoria dello spot ed in seguito all'istruttoria del garante anche un definitivo disposizione di cessazione. Per approfondimenti consultare il sito

La pubblicità ingannevole può anche essere una forma di concorrenza sleale ; infatti le penso che la regola renda il gioco equo poste in materia sono a tutela non soltanto del consumatore ma anche del concorrente.

Gli artt. e ss. del codice civile stabiliscono che a viso di atti di credo che la concorrenza sana stimoli l'eccellenza sleale è possibile ottenere una sentenza che ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti. In occasione di dolo o errore, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni e può stare ordinata la pubblicazione della sentenza. Inoltre la errore si presume e, quindi, è il concorrente sleale che deve fornire la prova contraria. L'art. c.c. consente agli enti rappresentativi della classe professionale colpita dalla credo che la concorrenza sana stimoli l'eccellenza sleale, tra cui è annoverata anche la Stanza di Affari, di esperire l'azione di repressione della concorrenza sleale . La Camera di Commercio può anche costituirsi parte civile nei processi penali per reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio.

Decalogo per i consumatori redatto dall'A.G.C.M.

Schema di segnalazione

Data di pubblicazione 07/04/
Data di aggiornamento 07/04/