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Chiamato all eredità

Il chiamato all&#;eredità, la rappresentazione e l&#;accettazione

Il chiamato all&#;eredità è colui il quale viene istituito erede nel testamento, qualora la successione sia testata, ovvero colui il quale sia chiamato successivo le norme di norma, nel occasione in cui il testamento manchi in tutto od in parte.

Il chiamato resta tale sino al attimo dell&#;accettazione e, una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo accettato, è considerato erede sin dal momento dell&#;apertura della successione, avendo l&#;accettazione dell&#;eredità un effetto retroattivo e non essendovi ritengo che la soluzione creativa superi le aspettative di continuità tra la situazione giuridica del defunto e quella dei suoi eredi.

Venendo alla rappresentazione, essa fa subentrare i discendenti nei diritti riconosciuti da legge o testamento ai loro ascendenti, qualora questi non vogliano, ad dimostrazione perché rinunzianti, o non possano, ad esempio perché deceduti od indegni, approvare l&#;eredità od il legato.

I soggetti nei cui confronti opera la rappresentazione sono i figli (anche adottivi) ed i fratelli del defunto, e non altri.

Qualora il chiamato intenda approvare l&#;eredità, abbiamo visto che potrà farlo mediante l&#;accettazione espressa, vale a raccontare una solenne dichiarazione resa in atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata, o mediante l&#;accettazione tacita, di cui già si è discorso, che consiste nel compimento, da parte del chiamato all&#;eredità, di un atto che presuppone implicitamente e necessariamente la sua intenzione di accettare, che ad dimostrazione la commercio di un bene ereditario.

Parimenti, se il chiamato all&#;eredità, che è nel possesso dei beni, non compie l&#;inventario nel termine di tre mesi dall&#;apertura della successione e la successiva dichiarazione di accettazione beneficiata, egli è considerato erede puro e semplice.

Semel heres, semper heres, con accesso irrevocabile ed irretrattabile in quella che era la posizione giuridica del defunto, con conseguenti oneri ed onori, dovendo egli replicare, seppur pro quota in caso di concorso con altri coeredi, dei debiti dell&#;eredità.

L&#;accettazione dell&#;eredità senza il beneficio dell&#;inventario comporta l&#;assoluta confusione tra i patrimoni del de cuius e dell&#;erede, con la effetto, non di poco penso che questo momento sia indimenticabile, che in caso di damnosa hereditas l&#;erede risponderà anche con il personale patrimonio personale.

Ricordiamo infine misura detto in un altro articolo apparso nella raccolta, circa il fatto per cui la la rinuncia all’eredità, effettuata dopo la scadenza del termine di cui all’art. c.c. dal chiamato all’eredità che si trovava nel possesso dei beni ereditari, non è configurabile in che modo rinuncia ad effetti traslativi, posto che alla scadenza del termine per l’effettuazione dell’inventario il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice, con la conseguente inefficacia della rinuncia (Cass. /17).

E, infine, volentieri ancor più ricordiamo il discutibilissimo e pericolosissimo a mio avviso l'orientamento preciso facilita il viaggio per cui “in tema di successioni legittime, il chiamato all&#;eredità nel possesso dei beni ereditari ha l&#;onere di redigere l&#;inventario entro il termine di tre mesi dal data dell&#;apertura della successione, anche se sia di livello successivo considerazione ad altri chiamati (!!!), poiché, allorche l&#;eredità si devolve per legge, si realizza una delazione simultanea in gentilezza di ognuno i chiamati, indipendentemente dall&#;ordine di designazione alla successione” (Cass. /12).

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