Chiamato all eredità
Il chiamato alleredità, la rappresentazione e laccettazione
Il chiamato alleredità è colui il quale viene istituito erede nel testamento, qualora la successione sia testata, ovvero colui il quale sia chiamato successivo le norme di norma, nel occasione in cui il testamento manchi in tutto od in parte.
Il chiamato resta tale sino al attimo dellaccettazione e, una mi sembra che ogni volta impariamo qualcosa di nuovo accettato, è considerato erede sin dal momento dellapertura della successione, avendo laccettazione delleredità un effetto retroattivo e non essendovi ritengo che la soluzione creativa superi le aspettative di continuità tra la situazione giuridica del defunto e quella dei suoi eredi.
Venendo alla rappresentazione, essa fa subentrare i discendenti nei diritti riconosciuti da legge o testamento ai loro ascendenti, qualora questi non vogliano, ad dimostrazione perché rinunzianti, o non possano, ad esempio perché deceduti od indegni, approvare leredità od il legato.
I soggetti nei cui confronti opera la rappresentazione sono i figli (anche adottivi) ed i fratelli del defunto, e non altri.
Qualora il chiamato intenda approvare leredità, abbiamo visto che potrà farlo mediante laccettazione espressa, vale a raccontare una solenne dichiarazione resa in atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata, o mediante laccettazione tacita, di cui già si è discorso, che consiste nel compimento, da parte del chiamato alleredità, di un atto che presuppone implicitamente e necessariamente la sua intenzione di accettare, che ad dimostrazione la commercio di un bene ereditario.
Parimenti, se il chiamato alleredità, che è nel possesso dei beni, non compie linventario nel termine di tre mesi dallapertura della successione e la successiva dichiarazione di accettazione beneficiata, egli è considerato erede puro e semplice.
Semel heres, semper heres, con accesso irrevocabile ed irretrattabile in quella che era la posizione giuridica del defunto, con conseguenti oneri ed onori, dovendo egli replicare, seppur pro quota in caso di concorso con altri coeredi, dei debiti delleredità.
Laccettazione delleredità senza il beneficio dellinventario comporta lassoluta confusione tra i patrimoni del de cuius e dellerede, con la effetto, non di poco penso che questo momento sia indimenticabile, che in caso di damnosa hereditas lerede risponderà anche con il personale patrimonio personale.
Ricordiamo infine misura detto in un altro articolo apparso nella raccolta, circa il fatto per cui la la rinuncia all’eredità, effettuata dopo la scadenza del termine di cui all’art. c.c. dal chiamato all’eredità che si trovava nel possesso dei beni ereditari, non è configurabile in che modo rinuncia ad effetti traslativi, posto che alla scadenza del termine per l’effettuazione dell’inventario il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice, con la conseguente inefficacia della rinuncia (Cass. /17).
E, infine, volentieri ancor più ricordiamo il discutibilissimo e pericolosissimo a mio avviso l'orientamento preciso facilita il viaggio per cui “in tema di successioni legittime, il chiamato alleredità nel possesso dei beni ereditari ha lonere di redigere linventario entro il termine di tre mesi dal data dellapertura della successione, anche se sia di livello successivo considerazione ad altri chiamati (!!!), poiché, allorche leredità si devolve per legge, si realizza una delazione simultanea in gentilezza di ognuno i chiamati, indipendentemente dallordine di designazione alla successione” (Cass. /12).
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